Statuto

STATUTO SOCIALE
ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge  383/2000 e dell’art.90 della Legge 289/2002 è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Lago Riviera”,in breve “A.S.D. Centro Cinofilo Lago Riviera, con sede in RIMINI (RN), ora in Via Aldo Celli n.2                  ART. 2) SCOPO L’Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica e non ha scopo di lucro.
E’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione di solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Durante
la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento a fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità: l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche in genere ed in particolare legate all’attività e sport della cinofilia (nr.Registro CONI 25) ricomprendendole varie e singole discipline che ogni sport ricomprende al suo interno quali a titolo esemplificativo e non esaustivo agiliy dog, rally obedience, obedience,dogdance, discdog, dogbalance canicross, Hoopers , maintraling , Nosework sportivo,Sport Acquatici , la formazione e la preparazione del singolo binomio (uomo cane ) nelle medesime discipline, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive cinofile, con le finalità e con l’osservanza delle norme e direttive del CONI e delle altre Federazioni Sportive, Enti di
promozione sportiva cui sarà affiliata o discipline sportive associate. La promozione, lo sviluppo e la diffusione di ogni forma di attività sportive dilettantistiche, in particolare promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport cinofili praticati, in tutte le sue
forme e manifestazioni, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione e l’organizzazione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica finalizzata alla diffusione degli sport cinofili in genere ivi comprese attività agonistica ricreativa, culturale, di svago e di tempo libero; promuovere coltivare e propagandare una
corretta cultura cinofila, promuovere il ricorso alla pet therapy come affiancamento nelle terapie volte al raggiungimento di obbiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo, di favorire la comprensione l’intesa tra cane e
padrone per un più efficace inserimento ed integrazione del cane nella società urbana, di svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza canina.
Organizzare attività formative e didattiche, teoriche e pratiche, per lo svolgimento della pratica degli sport cinofili sopra indicati.
l’Associazione nell’ambito delle discipline sportive promosse, in particolare quelle della Rally Obedience , Agility Dog , Obedience, ecc., potrà partecipare a tornei, campionati, gare, concorsi, stage, manifestazioni ed iniziative; indire corsi di avviamento allo sport, organizzare manifestazioni e centri estivi; nell’ambito delle discipline sportive cinofile l’Asd potrà svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport cinofili; istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della disciplina, compresi corsi per allenatori e tecnici; pubblicare
riviste o altro materiale informativo, divulgativo e conoscitivo; promuovere attività sportive, ludiche e motorie, aventi come obiettivo finale la creazione e formazione di un atleta sportivo
idoneo alle discipline sportive in genere.
L’Associazione ha inoltre la finalità di promuovere e diffondere, nel territorio in cui opera, la cultura sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la ASD potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di attrezzature sportive e impianti, propri o di terzi, e altre strutture sportive di vario genere idonee alle discipline sportive praticate ed in particolari alla disciplina sportive promosse (così anche come previsto dalla Federazione o Ente Sportivo di riferimento). Nella propria sede, o nei locali, campi o strutture gestite, la Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e/o di un circolo collegati ai propri impianti ed eventualmente in occasione di manifestazioni sportive e ricreative. La ASD potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con
finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. La ASD è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ma può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L’Associazione Sportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione sportiva di appartenenza o disciplina sportiva associata, ai quali l’associazione vorrà affiliarsi, e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti dell’ente e/o disciplina sportiva e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze
di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e
iniziative sportive e culturali, anche partecipando a raggruppamenti temporanei di imprese e/o organismi similari; Allestire e gestire bar, circoli e punti di ristoro, collegati ai propri impianti sportivi, gestiti a vario titolo, ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive; Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali.
ART. 3) DURATA La ASD ha durata illimitata e potrà essere sciolta prima del termine soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci. I Soci possono inoltre cessare di appartenere all’Associazione in qualsiasi momento rassegnando le proprie dimissioni volontarie.
ART. 4) DOMANDA DI AMMISSIONE Possono far parte della Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità. Viene espressamente escluso
ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Può far parte dell’Associazione chiunque ne faccia richiesta e sia dotato di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e accetti di rispettare le norme statutarie e le deliberazioni
degli organi sociali validamente costituiti e si impegni a pagare la quota associativa stabilita al momento della domanda di ammissione. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della ASD, dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza o disciplina sportiva associata e dei suoi organi. Tutti coloro i quali intendono far parte della ASD dovranno presentare una domanda scritta che potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo entro due mesi dalla richiesta, con apposita motivazione, contro la cui decisione è
ammesso appello all’Assemblea. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Per i Soci minorenni la domanda di ammissione va firmata da chi esercita potestà.
ART. 5) DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione degli stessi diritti, ossia, del diritto di partecipare alle assemblee, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di ricoprire cariche sociali. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati
dal Consiglio e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I Soci sono tutti ordinari.
L’Associazione vive con le quote sociali, con contribuzioni, lasciti, donazioni che da qualsiasi Ente o privato possono ad essa pervenire. Eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione di finalità istituzionali. I Soci potranno versare liberamente dei contributi, anche mensili, per il conseguimento degli scopi e le finalità proprie dell’Associazione. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’Associazione.
ART. 6) DECADENZA DEI SOCI I soci cessano di appartenere alla ASD nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e  fuori della ASD, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento della ASD; e) causa di morte; f) per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della Federazione o Ente Sportivo al quale la Asd è affiliata. Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) deve essere ratificato dall’Assemblea nella quale il socio interessato potrà intervenire e si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti contestati.
ART. 7) TESSERATI I Tesserati sono persone fisiche, anche non associate (nel qual caso non dispongono di diritto di voto per i fini sociali, disponendone unicamente per l’elezione dei propri rappresentanti ai meri fini sportivi), che svolgono la propria attività all’interno della associazione ed in quanto militanti per la medesima, sono alla stessa vincolati per lo svolgimento dell’attività sportiva, nella stagione sportiva di riferimento, attraverso un apposito riconoscimento della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva cui la associazione sportiva dilettantistica sia affiliata.
Si impegnano a rispettare il Codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni, ad osservare in modo incondizionato i Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, lo statuto, i regolamenti, il Codice di Giustizia Sportiva, così come disciplinata, dell’Ente Gerente ovvero i provvedimenti disciplinari e le decisioni che le relative autorità competenti stabilissero di adottare, nelle singole sfere di competenze, in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva, e ad ottemperare agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni licenziate dagli Organi competenti. L’Associazione, compatibilmente con le
proprie dotazioni e disponibilità strumentali e impiantistiche, garantisce, con le stesse modalità e condizioni afferenti i propri tesserati od associati, lo svolgimento dell’attività istituzionale a tutti i tesserati delle Federazioni o delle Discipline Associate o degli Enti di
Promozione, Sportivi, cui essa stessa sia affilata. Sono associati effettivi sportivi coloro i quali sono in possesso di autorizzazioni a montare della FSN o EPS a cui la Asd è affiliata.
ART. 8) ORGANI SOCIALI Gli organi sociali sono: a) l’assemblea generale dei soci; b) il presidente, che ha la rappresentanza legale della ASD; c) il consiglio direttivo.
ART. 9) FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA L’assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della ASD ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. E’ di regola presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente se
nominato, dal Consigliere più anziano o, eventualmente, da persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della adunanza.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Tutte le assemblee dovranno essere convocate presso la sede o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
ART. 10) DIRITTI DI PARTECIPAZIONE Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della ASD i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA La convocazione dell’assemblea ordinaria deve essere fatta mediante affissione di avviso nella sede della ASD o nei luoghi in cui viene esercitata l’attività sportiva almeno 8 giorni prima della adunanza, oppure comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata a mano o altri mezzi elettronici, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del rendiconto
preventivo, laddove previsto. La convocazione può avvenire anche su formale richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso, l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Sono compiti dell’assemblea: a) deliberare sugli indirizzi e direttive generali della Associazione Sportiva Dilettantistica; b) deliberare sul rendiconto predisposto dal
consiglio direttivo; c) eleggere i membri del consiglio direttivo ed eleggere il Presidente e il Vice Presidente, salvo espressa volontà manifestata in Assemblea di lasciare tale ultima nomina al Consiglio Direttivo; d) reintegrare, in caso di necessità, nel corso del quadriennio il numero dei consiglieri; e) decidere, su proposte del consiglio direttivo, la costituzione e lo scioglimento di sezioni sportive e approvare eventuali regolamenti.
ART. 12) VALIDITA’ ASSEMBLEARE L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della ASD e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le Assemblee non convocate sono ugualmente valide ed atte a deliberare purché siano presenti tutti i soci aventi diritto a partecipare e tutti i membri del Direttivo.
ART. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo mediante affissione d’avviso nella sede della ASD e nei luoghi dove viene svolta l’attività istituzionale almeno 20 giorni prima dell’adunanza o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata a mano almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il
luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento della ASD e modalità di liquidazione. La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da cinque componenti il consiglio direttivo.
ART. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel
proprio ambito elegge il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, eventualmente un vicepresidente ed eventualmente un segretario. Il Consiglio Direttivo dura
in carica 4 anni ed i membri sono rieleggibili. Ai componenti dell’Organo Amministrativo possono essere riconosciuti rimborsi spese in relazione a uno specifico mandato ricevuto dall’Organo Amministrativo stesso. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima discipline sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
superiori a un anno. E’ fatto divieto quindi agli Amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata
se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. L’ASD è regolata con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia interna. Vige il principio della elettività delle cariche sociali. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario.
ART. 15) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. L’eventuale convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale o tramite posta elettronica, fax, almeno 3 giorni prima della adunanza. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In mancanza di una convocazione ufficiale, le sedute sono altresì valide qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
ART. 16) DIMISSIONI Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi fra i non eletti in sede dell’ultima Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, qualora presenti, che rimangono in carica fino alla scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte della prima Assemblea dei soci successiva. Nell’impossibilità di attuare tale
modalità, il Consiglio verrà convocata Assemblea per la sostituzione del membro dimissionario. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
L’organo dimissionario resterà in carica fino alla sua sostituzione da parte dell’Assemblea.
ART. 17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Sono compiti del consiglio direttivo: a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo, ed eventualmente quello preventivo, da sottoporre all’assemblea; d)fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
e)redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale; f) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci, h)stipulare
atti e contratti inerenti l’attività sociale, i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, l)ratificare eventuali provvedimenti
di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
ART. 18) PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Il Presidente coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, se eletto, o dal Consigliere più anziano. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. La nomina e variazione degli Organi Associativi devono essere comunicati alla Federazione o Ente Sportivo a cui la Asd è affiliata.
ART. 19) RENDICONTO Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio solare, l’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario. Il
rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della ASD. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della ASD, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti dei Soci. L’Assemblea delibera con le maggioranze di Legge e del presente Statuto. Il rendiconto verrà adeguatamente pubblicizzato, qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno anche mediante trascrizione nel libro verbali delle assemblee, ed inserito nelle pubblicazioni
eventualmente effettuate della ASD. In ogni caso sarà messo a disposizione a tutti i soci che ne facciano richiesta.
ART. 20) DURATA ESERCIZIO SOCIALE Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
ART. 21) PATRIMONIO L’ associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sportivo ed in genere. E’ fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ fatto obbligo di reinvestire gli utili interamente nell’Associazione Sportiva per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva della ASD stessa.
ART. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente al quale la Asd è affiliata, che giudicherà secondo equità.
ART. 23) SCIOGLIMENTO Lo scioglimento della Associazione Sportiva Dilettantistica è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con
l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della ASD deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell’arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza
qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui
all’art. 3 c. 190 L. 662/96, al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni e patrimonio residuo saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge,
sentito l’organismo di controllo (L.662/96).
ART. 24) NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, dell’ente di promozione sportiva della federazione a cui la ASD è affiliata e le norme del codice civile.
Rimini
Il Presidente